Art. 3.
(Organizzazione).

      1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con gli enti locali della regione Campania è individuata la struttura da adibire a sede del Museo.

 

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      2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
      3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da otto membri di cui:

          a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          c) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

          d) un rappresentante del comune di Napoli, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

          e) un rappresentante della provincia di Napoli, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

          f) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.

      4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore della produzione della pasta alimentare della regione Campania.
      5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti gli emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione.